Il bilancio di esercizio è formato da quattro documenti, ovvero dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Infatti, all’art. 2423 c.c. si legge “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.
Il bilancio di esercizio viene redatto dagli amministratori della società ed è un adempimento tipico delle società di capitali. Il documento viene depositato (in via telematica) presso l’ufficio del registro delle imprese (art. 2435 c.c.).
Ogni documento del bilancio è disciplinato da un preciso articolo del codice civile e nello specifico: lo stato patrimoniale dall’art. 2424, il conto economico dall’art. 2425, il rendiconto finanziario dall’art. 2425ter ed infine la nota integrativa dall’art. 2427 c.c..
Il bilancio deve essere redatto in ossequio alla clausola generale del bilancio “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio” (art. 2423 c.2).
I concetti di chiarezza, veridicità e correttezza non trovano nel codice civile e nei principi contabili nazionali emanati dall’OIC alcuna esplicita definizione. A tal fine, comunque, il legislatore civilistico consegna al redattore del bilancio un set di principi di redazione (art. 2423 e 2423bis) e di criteri di valutazione (art. 2426) attraverso i quali redigere un bilancio legale ovvero un bilancio redatto in ossequio alle norme. Un bilancio legale, conseguentemente, sarà anche un bilancio chiaro, vero e corretto.
La clausola generale di redazione del bilancio è norma sovraordinata alle altre norme. Il problema della redazione di un bilancio chiaro, vero e corretto è un problema essenzialmente comportamentale.
Tale obiettivo sarà raggiunto solo se il redattore del bilancio seguirà la cosiddetta Regola d’Oro “Dovete consegnare agli aventi diritto tutte le informazioni su attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi di cassa che avreste voluto ricevere nel caso in cui la vostra posizione fosse invertita” (Dott. Bruno Ricci).
Tale regola è stata portata all’attenzione degli International Accounting Setters (OIC, EFRAG, EFFAS, IASB, AIAF) in occasione del meeting internazionale tenutosi presso Intesa San Paolo (Piazza Belgioioso – Milano) il 18.09.2017: “Management should provide all the information about its assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows that it would like to receive had their position reversed” (to users of financial statements).
Attraverso una esemplificazione e semplificazione, ideata dal sottoscritto (Il Bilancio Legale – Eclettica Edizioni), verrà spiegato come si costruisce un bilancio di esercizio senza il ricorso al metodo della partita doppia.
La società X Srl in data 01.01.2018 si è costituita presso il notaio Rossi. L’unico socio, il sig. Pippo, apporta euro 10.000 a titolo di capitale sociale (capitale di rischio) depositandoli in banca.
Lo stato patrimoniale si presenterà come segue.
STATO PATRIMONIALE (01.01.2018) | |||
Attivo | Passivo | ||
Banca | 10.000 | Capitale sociale | 10.000 |
Totale | 10.000 | Totale | 10.000 |
Lo stato patrimoniale, disciplinato dall’art. 2424 c.c. è un prospetto a sezioni contrapposte. Nella sezione di destra metteremo le risorse finanziarie (sia di rischio che di credito) e nella sezione di sinistra gli investimenti/impieghi. Le due sezioni devono sempre pareggiare.
Durante l’anno, dall’01.01 al 31.12, l’imprenditore svolge le cosiddette quattro operazioni di gestione al fine di ottenere un reddito positivo, ovvero un utile (art. 2247 c.c.). L’imprenditore ha deciso di rischiare il suo capitale solo sull’aspettativa lecita di ottenere un utile che si sommerà al capitale iniziale apportato (CS+Y).
Le quattro operazioni di gestione consistono: (i) nel reperire le risorse finanziarie; (ii) acquisire i fattori produttivi; (iii) trasformare i fattori produttivi in beni e/o servizi; (iv) vendere i beni e/o servizi.
Dalla gestione, quindi, ipotizziamo di aver ottenuto il seguente utile.
Y civilistico | Y fiscale | Y monetario | Crediti | Debiti | |
A) Ricavi | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | |
B) Costi | 1.000 | 800 | 700 | 300 | |
Reddito ante imposte (A-B+-C+-D) | 1.000 | 1.200 | |||
20) Imposte correnti, differite e anticipate 30% | 360 | 360 | 360 | ||
21) Reddito di esercizio | 640 | 840 | 300 | 1.000 | 660 |
Il reddito di impresa ha una triplice dimensione: civilistica, fiscale e monetaria.
Il reddito civilistico si determina ai sensi dell’art. 2423 bis n.3 “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento” (Principio della competenza economica). Il reddito civilistico è la semplice differenza tra il valore di beni e/o servizi prodotti in un determinato arco temporale (Valore della produzione) e il valore dei costi sostenuti per l’acquisto dei fattori produttivi correnti necessari per produrre la produzione ottenuta (Costi della produzione).
I costi dei fattori produttivi pluriennali vanno collocati, viceversa, nell’attivo dello stato patrimoniale ai sensi dell’art. 2424bis n.1 e poi ammortizzati ai sensi dell’art. 2426 n.2 del c.c.. L’ammortamento, quindi, rappresentando l’utilità annuale, espressa in termini monetari, dell’utilità pluriennale del fattore produttivo pluriennale rappresenta il costo annuale del costo pluriennale e in quanto tale sarà inserito tra i costi correnti del reddito di impresa.
Dal reddito civilistico otteniamo il reddito fiscale (il quale si determina secondo le norme fiscali dettate dal Dpr. n.917/86) sul quale andremo a calcolare le imposte correnti (che si pagano con il modello F24) e il reddito monetario, ovvero il flusso di cassa che si è generato dal reddito civilistico.
Quando il reddito civilistico e quello fiscale divergono, saremo in presenza del cosiddetto “doppio binario”. Quando il reddito civilistico e quello monetario divergono, nasceranno i crediti e i debiti.
Le imposte correnti, a loro volta, sono cosa ben diversa dalle imposte di competenza/civilistiche che si calcolano sul reddito civilistico.
La voce 21) del conto economico, che deve essere squisitamente di natura civilistica, risulta però influenzata da una posta di natura fiscale (voce 20 – le imposte correnti) con la conseguenza, quindi, che il risultato di tale voce non potrà mai assumere, di fatto, un valore civilistico puro.
Per ovviare a tale situazione il legislatore ha ideato le imposte differite e anticipate (voce 20 del conto economico), che hanno proprio lo scopo di rettificare le imposte correnti, di natura fiscale, al fine di determinare, per differenza o per somma tra le imposte correnti e quelle anticipate e differite, le imposte di competenza e ottenere quindi alla voce 21) del conto economico un valore di natura civilistica (obiettivo che non sempre, però, potrà essere raggiunto).
I dati che si sono originati dal reddito civilistico saranno sommati o aggiunti a quelli iniziali presenti nello stato patrimoniale iniziale e otterremo così lo stato patrimoniale al 31.12.
STATO PATRIMONIALE (31.12.2018) | |||
Crediti commerciali | 1.000 | Capitale sociale | 10.000 |
Banca | 10.000+300=10.300 | Utile | 640 |
Patrimonio netto | 10.640 | ||
Debiti commerciali | 300 | ||
Debiti tributari | 360 | ||
Totale | 11.300 | Totale | 11.300 |
Il reddito civilistico (utile o perdita) si somma al capitale di rischio di partenza apportato dal socio. Il capitale sociale e il patrimonio netto, in assenza del reddito, coincidono. Con il passare del tempo il capitale sociale e il patrimonio netto assumeranno valori diversi. Il patrimonio netto non può mai scendere sotto i livelli minimi previsti dal legislatore, ovvero i 10.000 euro per le Srl e i 50.000 per le SpA. Se il suo valore scende sotto questi livelli, scattano le conseguenze previste dall’art. 2484 c.c..
Nello stato patrimoniale, quindi, abbiamo solo tre cose. Le attività, le passività e il patrimonio netto che rappresenta esattamente la differenza tra le prime due grandezze.
Tale differenza prende il nome di equazione contabile (11.300-660) = 10.640.
Il totale dell’attivo rappresenta il patrimonio aziendale. Il patrimonio netto (10.640), viceversa, non è altro che il patrimonio aziendale (11.300) al netto dei debiti (660). Il patrimonio netto, infine, rappresenta la parte di patrimonio aziendale che residua una volta saldati tutti i debiti aziendali e che sarà distribuito ai soci in caso di liquidazione della società. Il patrimonio netto, inoltre, ci consegna un informazione sul valore contabile del nostro business. Valore che potrebbe, comunque, discostarsi dal valore economico/mercato del business stesso causa il fatto che le poste di bilancio sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o di produzione (art. 2426 n.1) e non a valori di mercato.
In altri termini, esiste una realtà contabile che potrebbe discostarsi da quella di mercato. Differenza che potrebbe sfociare in situazioni di annacquamento del patrimonio netto (ipotesi di sopravvalutazione) o di riserve occulte (ipotesi di sottovalutazione). Il patrimonio netto sarà annacquato quando i valori contabili delle poste dell’attivo patrimoniale sono superiori a quelli effettivi di mercato oppure quando le poste del passivo patrimoniale sono inferiori ai valori effettivi. Saremo, viceversa, in presenza di riserve occulte, quando i valori contabili delle poste dell’attivo sono inferiori a quelli effettivi di mercato e/o quelle del passivo patrimoniale sono superiori a quelli effettivi.
Dall’esercizio esposto possiamo estrapolare “Le 7 Regole del Metodo Ricci” che ci permetteranno di redigere il bilancio di esercizio senza ricorrere al metodo della partita doppia (Frà Luca Pacioli).
- I totali delle sezioni dello stato patrimoniale devono sempre coincidere
- (Assets-Liabilities) = Equity
- Il patrimonio netto = capitale sociale +/- y civile
- (Ricavi – Costi) = y civile
- (Entrate monetarie – Uscite monetarie) = y monetario
- La differenza tra y civile e y monetario determina crediti e debiti
- Le imposte correnti si calcolano sul y fiscale
Una volta acquisite queste sette regole, avremmo acquisto le nozioni base necessarie per affrontare il falso in bilancio e gli indicatori di crisi e di insolvenza di prossima emanazione da parte del CNDCEC (Legge n.155/2017).