COMUNICATO STAMPA
A farsi portavoce e promotore di questa interessante proposta è l’associazione Confimpresa Toscana.
“In Italia è stata la legge finanziaria 2003 a prevedere per la prima volta, all’art. 26, comma 5, che il Ministro per l’Innovazione e le tecnologie potesse, con proprio decreto, determinare i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza – osserva il segretario, Daniele Tarantino – .
Infatti, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di: presentare un’architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell’interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità; favorire l’integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita.
Inoltre garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware nonché garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l’offerta di un articolato servizio di tele tutoring.
E ancora garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti”.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3 novembre scorso, ha esaminato e approvato due accordi riguardanti la formazione a distanza (Fad).
Ma ci sono delle regole: l’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico. Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.
L’indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.
La formazione a distanza, facilita la possibilità di fare formazione, abbatte i costi e tutela l’ambiente sul piano dei trasporti.
Confimpresa Toscana chiede che venga data la possibilità di scelta e di svolgere completamente la formazione teorica in formazione a distanza.